Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone uno specifico obbligo di separazione contabile alle società a controllo pubblico non quotate che svolgessero attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato.

Tale obbligo, che consente di derogare dall’obbligo di separazione societaria di cui alla Legge Antitrust, trova applicazione a partire dall’esercizio 2020 secondo le modalità prescritte dalla Direttiva sulla separazione contabile adottata dal MEF in data 09/09/2019.

Le società interessate devono corredare il bilancio 2020 con i primi conti annuali separati prodotti ai sensi della Direttiva MEF, dopo averli sottoposti al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Come fare ad accertare se la società è soggetta o meno a tali obblighi di separazione contabile? Quali sono le caratteristiche essenziali dell’adempimento? E quali possono essere le conseguenze dell’omissione o dell’attuazione tardiva dell’adempimento in discorso?

Le FAQ pubblicate qui di seguito possono essere di aiuto, avendo a mente che si tratta di prime interpretazioni di normativa recente i cui primi adempimenti non hanno ancora avuto luogo, per cui non sono ancora disponibili interpretazioni condivise, chiarimenti ufficiali, giurisprudenza, best practice o simili.

 


FAQ


Cosa significa “attività protetta diritti esclusivi”?

Si tratta di attività o servizi il cui svolgimento in una determinata area geografica è riservato a una impresa alla quale è riconosciuto tale diritto in via esclusiva mediante una legge, un regolamento o un atto amministrativo (art. 5, n. 10, Dir. UE 23/2014; art. 4.3, Dir. UE 25/2014).

Quali sono le più comuni attività protette da diritti esclusivi?

Le più comuni attività che generalmente sono protette da diritti esclusivi possono essere:

  • Gestione rifiuti urbani
  • Servizio Idrico Integrato
  • Illuminazione pubblica
  • Gestione della sosta
  • Servizi cimiteriali
  • Distribuzione gas naturale
  • Distribuzione energia elettrica
  • Trasporto pubblico
  • Riscossione tributi
  • Teleriscaldamento (in alcuni casi)

La società è soggetta a obblighi di separazione contabile secondo la Direttiva MEF:

  • indipendentemente dal fatto che l’attività protetta da diritti esclusivi sia stata affidata in esito a procedura ad evidenza pubblica?
    Sì. Sebbene l’art. 114.4 del codice dei contratti pubblici stabilisca che non costituiscono diritti speciali o esclusivi quelli assegnati con gara pubblica, la Relazione illustrativa del governo al TUSP ha precisato che anche se i diritti speciali o esclusivi sono stati ottenuti con gara, esiste ugualmente l’esigenza di impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da diritti speciali ed esclusivi e le altre attività svolte in regime di concorrenza sul mercato.
  • indipendentemente dal valore economico dell’attività svolta in regime di economia di mercato?
    Sì. Non è prevista alcuna soglia al di sotto della quale l’attività svolta in regime di economia di mercato assume carattere irrilevante con conseguente decadenza dell’obbligo di separazione contabile.
  • indipendentemente dalla natura dell’attività svolta in regime di economia di mercato rispetto alla natura dell’attività protetta da diritti esclusivi?
    Sì. È del tutto irrilevante il fatto che l’attività svolta in regime di economia di mercato sia contigua a quella protetta, eventualmente svolta utilizzando le medesime risorse o asset, oppure sia nettamente distinta da quella per natura, per risorse utilizzate, per territorio o per altri motivi.
  • indipendentemente dal fatto che il servizio diverso da quello protetto da diritti esclusivi sia svolto soltanto in favore di altre società del gruppo, senza essere offerto sul mercato?
    Sì. La natura del servizio non protetto (es.: servizi amministrativi) lo connota come servizio liberamente disponibile nel mercato, che deve essere fornito a condizioni di mercato anche a livello intercompany, senza che sia prevista alcuna esclusione ai fini dell’obbligo di separazione contabile.
  • indipendentemente dal fatto che la società sia già soggetta alle specifiche norme di separazione contabile di settore?
    La questione è controversa. L’interpretazione prevalente fino alla primavera 2021 è che non era prevista alcuna mutua esclusione tra i due obblighi di separazione contabile, che presentano significative differenze soprattutto in termini di finalità e di obblighi di pubblicità, per cui non esistono presupposti in base ai quali l’adempimento di uno dei due obblighi sia sufficiente a soddisfare o escludere l’altro obbligo.
    Nel corso del mese di aprile 2021 sono emerse interpretazioni di tenore opposto e, nel frattempo, Utilitalia otteneva chiarimenti da parte della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del MEF, secondo la quale “le direttive sulla separazione contabile emanate dall’ARERA possano essere utilizzate per adempiere gli obblighi imposti dal TUSP nella misura in cui risultino funzionali, altresì, alle finalità che presiedono alla normativa sulla separazione contabile posta dallo stesso TUSP.” Con la propria circolare del 26/04/2021 Utilitalia osserva che a suo modo di vedere “le finalità che animano le due discipline … appaiono sostanzialmente coincidenti”. Anche alla luce di tali chiarimenti e delle relative motivazioni, la verifica del campo di applicazione della Direttiva MEF rimane piuttosto delicata sia in termini di applicabilità in sé (per esempio nei confronti di imprese che svolgono attività protette da diritti speciali in parte soggette al TIUC ed in parte riguardanti altri settori) che per le parti non surrogate dal TIUC (per esempio al riguardo degli obblighi di pubblicità).
  • indipendentemente dal fatto che la società sia quotata ovvero faccia parte di un gruppo quotato?
    No. Le disposizioni del TUSP si applicano alle società quotate soltanto dove espressamente previsto, e nel caso della disposizione di separazione contabile di cui all’art. 6, comma 1 del TUSP l’applicazione anche alle quotate non è prevista. Ai fini del TUSP per società quotata si intende la società a partecipazione pubblica che emette azioni quotate in mercati regolamentati, come pure la società che abbia emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Una società a capitale privato, e quindi non soggetta a controllo pubblico, che tuttavia svolgesse attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, è tenuta alla separazione contabile secondo la direttiva MEF?

No. Le società non soggette a controllo pubblico non godono della deroga di cui all’art. 6, comma 1 del TUSP, per cui non soggette ad obblighi di separazione funzionale ma rimangono soggette – se non escluse per altro motivo – all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cd Legge Antitrust).

Ai fini dell’obbligo di separazione contabile di cui all’art. 6, comma 1 del TUSP, cosa si intende per società quotata?

L’art. 2, comma 1 dello stesso TUSP definisce «società quotate» le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; inoltre il Testo unico non si applica, così come l’obbligo di separazione contabile dell’art. 6, comma 1 TUSP, alle società controllate da quelle quotate (art. 1, comma 5 TUSP).

Una società a controllo pubblico non quotata operante come gestore del servizio rifiuti urbani che svolgesse attività estranee al perimetro del servizio (es.: servizio neve, gestione del verde) per il medesimo ente e sulla base del medesimo contratto di servizio è comunque tenuta alla separazione contabile secondo la direttiva MEF?

Sì. Le attività protette da diritti speciali sono soltanto quelle afferenti al perimetro del “servizio integrato di gestione” dei rifiuti urbani come definito dall’art. 1, comma 1 del MTR (Allegato A alla Del. 443/2019/R/rif); il medesimo comma definisce anche le “Attività esterne al ciclo integrato dei RU”, che come tali non sono protette da diritti esclusivi, tanto che i relativi costi non sono ammessi al riconoscimento tariffario.

Una società a controllo pubblico non quotata operante come gestore del servizio idrico integrato che svolgesse attività caratteristiche del servizio anche al di fuori del servizio stesso (es.: analisi di laboratorio in favore di terzi) è comunque tenuta alla separazione contabile secondo la Direttiva MEF?

Sì. Il fatto che la natura dell’attività prestata sul mercato sia identica ad una delle attività caratteristiche del servizio protetto da diritti esclusivi è irrilevante.

Quando devono essere predisposti i conti annuali separati secondo la Direttiva MEF?

Entro il termine per l’approvazione del bilancio 2020. Ciò in quanto la Direttiva MEF si applica a partire dal bilancio dell’esercizio 2020 (art. 14) e prevede che le società rendano pubbliche alcune parti dei loro conti annuali separati contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci (art. 6).

È prevista la verifica della conformità dei conti annuali separati secondo la Direttiva MEF?

Sì. I conti annuali separati sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte dello stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio, il quale rilascerà una relazione recante il giudizio di conformità dei conti annuali separati alla Direttiva MEF ed ai criteri descritti nelle note di commento evidenziando eventuali modifiche al giudizio e/o richiami di informativa.

Sono previste forme specifiche di controllo o ispezione?

Sì. L’attività di vigilanza sul rispetto della direttiva sulla separazione contabile è espressamente affidata alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TUSP, istituita con DM 16/05/17 secondo quanto preordinato dall’art. 15, comma 1 del TUSP e dotata dei medesimi poteri ispettivi che competono alla Ragioneria generale dello Stato e che sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Esiste una relazione tra gli obblighi di separazione contabile di cui alla Direttiva MEF e quelli previsti dal TIUC emanato da ARERA?

Le due norme sono indipendenti l’una dall’altra, rispondono a finalità diverse, sono emanate da autorità distinte, comportano adempimenti caratterizzati da un diverso termine e da obblighi di comunicazione differenti. Tuttavia, presentano una struttura molto simile, a tratti identica, per cui è logico che vi sia coerenza tra i conti annuali separati prodotti in adempimento dell’una e dell’altra norma. Per garantire coerenza ed efficienza è consigliabile che gli uni e gli altri vengano predisposti simultaneamente, entro il termine temporale più ravvicinato.

Ultimo aggiornamento: 26/11/2020