TIUF | Nuovi e ampliati requisiti di separazione funzionale
Con il terzo pacchetto energia, l’Unione Europea ha confermato e rafforzato i principi di separazione funzionale, una norma di rilevanza centrale nel quadro della riforma del settore dell’energia.
Tale orientamento è stato recepito dal legislatore nazionale e in ultimo dall’Autorità, che ha recentemente pubblicato il TIUF dopo un lungo processo di consultazione.
Ampliamento del campo di applicazione
Il campo di applicazione della separazione funzionale è stato sensibilmente ampliato; per esempio:
- l’estensione della nozione di impresa verticalmente integrata provoca il coinvolgimento delle imprese controllate da una qualsiasi entità che esercita un’attività economica (quindi anche persone fisiche ed enti territoriali);
- l’estensione di obblighi di separazione anche al servizio di maggior tutela rispetto alla vendita dell’energia elettrica ai clienti finali liberi.
Per contro, con riferimento ai distributori con meno di 100.000 clienti finali:
- i distributori di energia elettrica non godono di alcuna riduzione o semplificazione;
- per i distributori di gas naturale sono stati confermati tutti gli obblighi previgenti, prevedendo esclusivamente:
- una semplificazione amministrativa (inerente la predisposizione del programma degli adempimenti e del rapporto sulle misure adottate);
- l’esenzione dall’obbligo di nominare un Responsabile della conformità.
Rafforzamento dei requisiti
I requisiti di separazione funzionale sono stati rafforzati in varie parti:
- introduzione di rigorose prescrizioni in materia di brand unbundling;
- individuazione di un set minimo di informazioni commercialmente sensibili stabilito dall’Autorità;
- introduzione della figura del Responsabile della conformità con ampia indipendenza anche nel rappresentare all’Autorità le risultanze delle verifiche da lui svolte;
- obbligo di invio del Programma degli adempimenti almeno una volta all’anno, con evidenza delle modifiche rispetto alla versione precedente.
L’entità delle sanzioni in materia di separazione funzionale
Tra le finalità essenziali perseguite dalla riforma del settore dell’energia a livello comunitario vi è la creazione di un mercato libero e concorrenziale. La norma di separazione funzionale concorre esattamente al conseguimento di tale risultato, viste le sue esplicite finalità pro-concorrenziali.
Ne consegue che qualsiasi violazione in materia di separazione funzionale è potenzialmente grave.
Questa sembra essere l’unica spiegazione della sorprendente entità della prima (e per ora unica) sanzione irrogata dall’Autorità per la violazione di un solo requisito di separazione funzionale, pari a oltre 3 ML di euro (più del 7% del fatturato rilevante della società).
Brand unbundling
Le imprese di distribuzione devono adottare politiche di comunicazione, denominazione sociale, marchio, ditta, insegna e ogni altro elemento distintivo che non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita svolte dall’impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo di appartenenza.
In difetto potrebbe ingenerarsi confusione per il pubblico con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza, in totale contrasto con le finalità di separazione funzionale.
Il tema della distorsione della concorrenza mediante confusione è oggetto di consolidati principi giuridici e giurisprudenziali, la cui conoscenza può essere molto utile per ottemperare in modo adeguato alle norme di brand unbundling.
Self auditing
Sebbene nel TIUF non ve ne sia per ora alcuna traccia, l’Autorità sembra orientata ad offrire alle imprese la possibilità di adottare su base volontaria un sistema di self auditing che – associato a un rafforzamento dei requisiti di indipendenza per il Responsabile della conformità – potrebbe meglio garantire il rispetto delle finalità di separazione funzionale e sostituire taluni obblighi secondari di separazione funzionale o di indipendenza del gestore, purché non previsti dalla normativa primaria.
Le imprese che optassero per questa soluzione sostitutiva:
- si accollerebbero alcuni oneri aggiuntivi (il sistema di self auditing, la maggiore indipendenza del Responabile delle conformità);
- beneficerebbero dell’esonero da taluni requisiti di indipendenza, come per esempio il divieto di far parte del gestore indipendente se si hanno vincoli di parentela con persone aventi determinate responsabilità nell’impresa verticalmente integrata (unico esonero ad oggi citato dall’Autorità).
Sebbene l’Autorità si riservi di stabilire in futuro i requisiti dei sistemi di self auditing, si deve presumere che questi debbano rispondere ai consolidati standard già sviluppati in altri settori.
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Per ricevere ulteriori informazioni e approfondimenti sul tema, partecipi al corso “La separazione funzionale” il 15 luglio a Milano.