Brand unbundling

Il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati da Enel, Enel Servizio Elettrico e Enel Distribuzione contro la delibera 296/2015/R/com in tema di brand unbundling.

Il gruppo aveva contestato la delibera 296/2015, affermando tra le altre cose come il D.Lgs 93/2011 di attuazione del Terzo pacchetto UE non attribuisse all’AEEGSI la competenza regolatoria in materia di separazione del marchio. il TAR ha rigettato le doglianze di ENEL affermando che le misure previste dall’AEEGSI per garantire il divieto di confusione dei consumatori sono congrue e ragionevoli.

Il TAR ha respinto anche il ricorso di ENEL in fatto di violazione dell’art. 26 della direttiva 2009/72/CE e di diverse disposizioni contenute nella normativa di recepimento, nonché sull’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’AEEGSI.

Infine, ENEL aveva dichiarato una presunta violazione da parte di AEEGSI dell’art. 2497-bis del codice civile, (pubblicazione dell’altrui direzione e coordinamento). In tal senso, il TAR non ha rilevato alcuna possibile interferenza tra la disciplina sulla separazione tra marchio e comunicazione e l’assolvimento di oneri pubblicitari, dal momento che l’identità delle società del gruppo resta impregiudicata, ancorché opportunamente “distinta”.