Diagnosi energetiche per grandi imprese

L’articolo 8 del D. Lgs. 102/2014 introduce l’obbligo per le “grandi imprese” di eseguire periodicamente delle diagnosi energetiche, la prima entro il prossimo 5 dicembre 2015.

Risultano esonerate dall’obbligo le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 102/2014.

L’ENEA vigila sull’osservanza del suddetto obbligo:

  • istituendo e gestendo una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica;
  • effettuando controlli di conformità su almeno il 3% delle imprese inserite nella banca dati (e sul 100% di quelle che hanno utilizzato auditor interni);
  • in caso di inadempienza, applicando sanzioni tra 4.000 e 40.000 euro per omissione (diagnosi non eseguita) e tra 2.000 e 20.000 euro per non conformità.

Grande impresa – chi rientra nella definizione?

Grande impresa è quella che occupa almeno 250 persone o che abbia un fatturato superiore a 50 M€ e un totale bilancio annuo superiore a 43 M€.

Al fine del calcolo dei soggetti occupati e degli importi finanziari rilevanti per classificare l’impresa occorre stabilire se la stessa impresa sia autonoma, associata o collegata.

Per espressa diposizione normativa (art. 3 comma 8 del D.M. 18 luglio 2005) un’impresa è sempre considerata di grandi dimensioni qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

Fanno eccezione gli organismi pubblici elencati all’art. 3 comma 3 del DM 18 aprile 2015 che possono detenere una partecipazione fino al 50% di un’impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI.

Consulti la guida della Commissione Europea.

Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese

Lo scorso 19 maggio, il MISE ha pubblicato i chiarimenti per l’applicazione dell’art. 8 del D.Lgs 102/2014.

Da un primo esame si rileva che:

  • le diagnosi energetiche vanno operate con riferimento al “sito produttivo”, cioè al luogo dove viene prodotto un bene e/o fornito un servizio e l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa;
  • se un’impresa presenta più siti produttivi, la diagnosi deve essere effettuata su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa.

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