Il nuovo decreto sui titoli di efficienza energetica

È stato pubblicato sul n. 48 della Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2017 il nuovo decreto sui titoli di efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dal 4 aprile. Esso contiene gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica ed il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e include le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

Le differenze rispetto alle vecchie regole sono numerose, ne citiamo alcune:
• abolizione del metodo analitico, restano i metodi standardizzati e a consuntivo, denominati “progetti a consuntivo – PC“ e “progetti standardizzati – PS”;
• abolizione del coefficiente di durabilità “tau” che anticipava temporalmente i flussi di cassa rispetto agli effettivi risparmi energetici conseguiti: ora la vita tecnica torna a coincidere con la vita utile dell’intervento, limitata a massimo dieci anni;
• sono rivisti gli interventi di efficientamento che possono accedere al meccanismo;
• è rivisto il concetto di baseline, con cui valutare i risparmi energetici;
• l’accesso al meccanismo è previsto tramite stipulazione di un “contratto tipo” con il GSE, (da pubblicarsi entro trenta giorni dal decreto);
• si riducono le taglie minime dei progetti: 5 Tep/anno per i PS e 10 Tep/anno per i PC;
• sono ridotti a quattro i tipi di CB/TEE (Tipo I, II, III, IV);
• i costi delle pratiche di accesso al meccanismo (DM 24dic14) sono ora equiparati tutti a quelli previsti per le PPPM e le RVC.

Sono ora attese, a complemento del quadro normativo, la guida operativa del GSE e la revisione, da parte dell’AEEGSI, del meccanismo di determinazione del contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati per l’annullamento dei propri obiettivi di risparmio energetico.