TIROSS | Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031
Con la Delibera 163/2023/R/com, ARERA ha diffuso il Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS 2024-2031): approvazione della parte I, recante le disposizioni comuni, e della parte II, dedicata al ROSS-base.
Il TIROSS 2024-2031 definisce i criteri per la determinazione del costo riconosciuto comuni a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031, rilevanti ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi ammessi delle imprese. Stabilisce, inoltre, i criteri per la preparazione di piani integrati con obiettivi riguardanti la spesa e i livelli di servizio attesi, nonché i relativi criteri di valutazione e aggiornamento. Individua altresì alcuni elementi generali per la definizione di parametri specifici che si applicano nei periodi di regolazione dei singoli servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas che si avviano nel periodo 2024-2031.
La durata del periodo di vigenza delle disposizioni del TIROSS è fissata ad otto anni, con decorrenza 2024: le tempistiche di applicazione di tali criteri ai diversi servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas saranno definite in occasione delle decisioni specifiche relative ai singoli periodi regolatori, i quali avranno di norma una durata pari a quattro anni.
In merito alle impostazioni generali del sistema tariffario, è confermato l’approccio del tariff decoupling, ovvero la definizione di corrispettivi applicati ai clienti finali del servizio disaccoppiati dai parametri effettivamente utilizzati per il dimensionamento del ricavo ammesso a copertura del costo del servizio.
Circa l’ammissibilità delle spese ai riconoscimenti tariffari, i criteri generali previsti dal TIROSS sono quelli di economicità ed efficienza, sia allocativa che produttiva, nonché di compatibilità con la sicurezza del servizio.
Gli incentivi all’efficienza sono calcolati in funzione della differenza tra la spesa totale di riferimento, o baseline di spesa totale, e la spesa totale effettiva (recupero di efficienza totale).
Il recupero di efficienza totale, ai fini della definizione degli incentivi all’efficienza, è ripartito in due quote: recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa e recupero di efficienza totale allocato agli investimenti. La ripartizione è effettuata sulla base di coefficienti di ripartizione fissati ex ante dall’Autorità, sulla base delle attese di recupero di efficienza relative a investimenti e gestione operativa, secondo criteri di ragionevolezza, in occasione della definizione della regolazione tariffaria per ciascun servizio infrastrutturale regolato. I recuperi di efficienza sono ripartiti tra imprese e utenti, per ciascun servizio infrastrutturale regolato, sulla base di un coefficiente di sharing; alle imprese è lasciato quindi un coefficiente di incentivo pari al complemento a 1 di quello di sharing, determinato separatamente per l’efficienza allocata agli investimenti e alla gestione operativa.
In ciascun anno la spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari sarà quindi pari alla somma della spesa effettiva totale, degli incentivi all’efficienza allocati agli investimenti e alla gestione operativa. La spesa ammissibile verrà poi ripartita in due quote, slow money e fast money sulla base di tassi di capitalizzazione che saranno fissati in occasione della definizione della regolazione tariffaria di ciascun servizio infrastrutturale regolato.
In merito al trattamento dell’inflazione, è previsto che i costi operativi siano aggiornati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, ad eccezione dei costi relativi ad acquisti di energia elettrica, gas o altri combustibili, per i quali le modalità di aggiornamento saranno definite in occasione della regolazione specifica di ogni servizio; per il capitale investito rilevante per la determinazione dell’anno t è previsto che questo sia espresso a prezzi dell’anno t-1 ovvero sia aggiornato con il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l’anno t-1.
In relazione alla gestione delle incertezze nel ROSS-base, è prevista l’introduzione di meccanismi di aggiornamento della baseline dei costi operativi mediante tassi di variazione legati, da un lato, a modifiche dei costi riconosciuti per eventi imprevedibili ed eccezionali e mutamenti del quadro normativo (Y-factor) e, dall’altro, ad aumenti rilevanti delle dimensioni del servizio conseguenti ad investimenti connessi alla transizione energetica o a variazioni del perimetro di attività svolte (Z-factor). Per entrambi è fissata una soglia trigger pari allo 0,5% dei costi operativi riconosciuti.
Nell’ambito dei procedimenti per la fissazione dei criteri di regolazione specifici per ciascun servizio, l’Autorità raccoglierà proiezioni economiche patrimoniali e finanziarie semplificate (PEPFIS), secondo gli schemi di cui all’Allegato A della delibera, con una profondità temporale di 4 anni, per un campione di impese che copra almeno l’85% del costo del servizio rilevato nell’ultimo anno disponibile e, per i servizi di distribuzione, includa almeno le tre principali imprese come numero di utenze servite e sia rappresentativo delle differenti classi dimensionali.
L’Autorità attiverà, infine, un meccanismo di monitoraggio dell’andamento delle spese di capitale e dell’avanzamento fisico degli investimenti, anche mediante specifici indicatori che saranno individuati in occasione delle decisioni relative ai periodi regolatori di ciascun servizio.
Ai fini della valutazione della performance economico-finanziaria, l’Autorità ha individuato nel Return on Regulatory Equity (RORE) l’indicatore di riferimento. È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling (DIEU) di definire in modo puntuale la metodologia per il calcolo di tale indicatore.
È parimenti dato mandato al Direttore DIEU di effettuare i necessari approfondimenti, convocando se necessario anche tavoli tecnici con le imprese, in relazione all’introduzione di costi standard/benchmark nonché in merito alla definizione in modo puntuale dei criteri di rendicontazione della spesa e della modalità di riconciliazione dei dati trasmessi ai fini tariffari con i dati dei rendiconti annuali separati.